Agevolazioni Fiscali per attività Extracomunitari

Sembra proprio che il Fisco sia molto più generoso con le imprese straniere piuttosto che con quelle italiane. Infatti, già nel 2014, la circolare 12/E dell’Agenzia delle Entrate liberò il passaggio all’ACE, ovvero all’Aiuto alla Crescita Economica. Si tratta, nello specifico, di una delle agevolazioni previste dal decreto salva-Italia risalente al 2011, col quale fu consentito di dedurre dal reddito imponibile quei capitali utili ad incrementare il patrimonio delle imprese al fine di favorire il finanziamento delle Pmi attraverso capitale proprio. Recentemente, invece, la legge di Bilancio del 2017 ha introdotto un regime speciale per tutte persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia che, però non siano state residenti nel territorio dello Stato per la quasi totalità dei periodi d’imposta precedenti al periodo di validità dell’opzione.
La circolare 12/E/2014.
L’Aiuto alla Crescita Economica, operativa dal 2012 con il decreto legge n. 201 del 2011, non è altro che una misura prevista per incentivare la capitalizzazione delle medie e piccole imprese per realizzare un equilibrio relativo al trattamento fiscale tra quelle che si finanziano con capitale di debito e capitale proprio. La finalità principale è rappresentata dall’incentivare quelle che si finanziano con capitale di rischio mediante una diminuzione dell’imposizione sui redditi. Al fine di accedere all’agevolazione prevista dalla circolare 12/E/2014 devono, innanzitutto, essere considerati sia gli incrementi sia i decrementi del capitale proprio realizzati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2011. Le sole società escluse da tale previsione risultano essere quelle assoggettate alle procedure di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta. Esclusivamente nel caso dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l’ACE è esclusa allorquando il procedimento non è diretto alla continuazione dell’esercizio dell’attività, mentre è ammessa per il risanamento della società.
La legge di Bilancio 2017: le agevolazioni per le persone fisiche con residenza fiscale in Italia.
Come già accennato, la legge di Bilancio del 2017 ha introdotto delle agevolazioni per tutte quelle persone fisiche che scelgono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Al fine di ottenerle, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito delle specifiche modalità applicative per esercizio, revoca o modifica dell’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva. Tale opzione deve essere esercitata attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello successivo. Intendendosi tacitamente rinnovata di anno in anno, gli effetti del regime concernente l’imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero durano 15 anni (che decorrono dal primo periodo d’imposta). I principali vantaggi sono:
– l’esenzione dal dovere di dichiarare annualmente gli investimenti all’estero e le attività estere finanziarie;
– l’esezione dall’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero;
– l’esenzione dall’imposta sugli immobili ubicati all’estero.